COVID-19 FASE 2: DOCUMENTO INAIL MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’INAIL “PREPARA” LA FASE 2

 

STILATE LE LINEE GUIDA DELLA RIAPERTURA MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Che la fine del lock-down sia ormai vicina, in fondo, lo speriamo un po’ tutti, anche a costo di modificare radicalmente le nostre vecchie abitudini relazionali e lavorative. Che l’agognata riapertura sarà permeata da misure organizzative precauzionali e preventive volte a scongiurare una ripresa dei contagi è da oggi una certezza, soprattutto per i datori di lavoro.

L’odierno documento tecnico dell’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro aggiunge infatti un tassello non da poco al puzzle delle incombenze che, a breve, graveranno sugli imprenditori.

 

I DETTAGLI DELLE MISURE CONTENIMENTO E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Primo fra tutti, l’utilizzo PER I LAVORATORI CHE CONDIVIDERANNO SPAZI COMUNI della mascherina chirurgica, con buona pace dei sostenitori della sua reale utilità…

Il lavoro agile o smart work dovrà essere preferito al lavoro tradizionale in azienda in tutti quei casi in cui ciò sarà possibile.


DISTANZIAMENTO SOCIALE NEI LUOGHI DI LAVORO

Ma non finisce qui ! Oltre alla gestione degli spazi lavorativi “rimodulata” nell’ottica del distanziamento sociale, in base al profilo di rischio bisognerà provvedere a:

  • separatori in plexiglass o materiali equipollenti tra le varie postazioni di lavoro
  • contingentamento degli accessi ai locali aziendali
  • divieto di riunioni in presenza, ove non possa essere garantita la distanza di sicurezza tra i partecipanti
  • riorganizzazione degli orari e dei turni di lavoro, al fine di limitare la presenza contestuale del personale in azienda
  • redistribuzione dei compiti e delle mansioni in un’ottica di tutela dei lavoratori “suscettibili” ad un potenziale contagio
  • implementazione degli aspetti formativi relativi al rischio biologico
  • centralità del ruolo del Medico Competente e delle prescrizioni del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di Sicurezza sui luoghi di Lavoro
  • rivalutazione dei rischi aziendali alla luce del pericolo di esposizione a SARS-CoV2 e conseguente predisposizione di un nuovo DVR che contempli misure di “prevenzione primaria” e dispositivi di protezione individuali (DPI) proporzionati al rischio intrinseco di ciascuna attività lavorativa.


STRUTTURA DEL DOCUMENTO DELL’INAIL

Il documento di prevenzione e protezione dell’Inail consta di due sezioni:

  • la prima affronta il rischio di contagio sui luoghi di lavoro o in occasione del suo svolgimento, proponendo una vera e propria clusterizzazione delle varie attività in base alle differenti classi di rischio.
  • La seconda è focalizzata sulle misure organizzative, preventive e protettive, da adottare in continuità con l’ormai noto Protocollo stipulato il 14 marzo scorso tra Governo e Parti sociali.

Un nuovo modello organizzativo di prevenzione per il ritorno progressivo al lavoro: “l’adozione di misure graduali e adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato, – osservano Bettoni e Lucibello – consentirà, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione”.

Fonte www.inail.it
 
La pubblicazione è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile, a cui Inail partecipa con un suo rappresentante, ed è frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.

Clicca qui per accedere alla versione integrale del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.


08 feb, 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com
12 dic, 2023
Cosa significa Whistleblowing ? Il termine letteralmente significa “soffiata”, ovvero segnalazione anonima. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 24/2023? Il Decreto n. 24/2023 regola la normativa in materia di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di natura amministrativa, contabile, civile, penale di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro, impedendo possibili ritorsioni da parte di superiori e colleghi. Pertanto, le aziende sono chiamate a mettere a disposizione di tutti i dipendenti procedure e canali di comunicazione chiari e prontamente disponibili sul luogo di lavoro, in modo da favorire le segnalazioni interne all’azienda (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito), garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore. I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, verbali o digitali. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno appositamente dedicato, opportunamente formato e che operi in totale autonomia oppure ad un soggetto esterno. I responsabili della gestione del canale di segnalazione dovranno: a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario delle integrazioni c) dare seguito alle segnalazioni ricevute – con riscontro al segnalante – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione È opportuno precisare che non vanno accolte segnalazioni legate ad interessi personali o rapporti individuali, ad eccezione dei casi in cui venga lesa la tutela del lavoratore (es. mobbing). Qual è la scadenza per adempiere ai dettami del Decreto Legislativo n. 24/2023 ?
Autore: Walter Solarino 11 dic, 2023
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE, PUBBLICHE E PRIVATE, LE CUI ATTIVITÀ ESPONGANO I PROPRI LAVORATORI A RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA INDIVIDUATI DAL D. LGS . 81/2008.
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