Anticorruzione

Consulenza tecnica in Modello 231 e Piano Triennale Anticorruzione

D. Lgs. 231/2001 e Legge 190/2012


Certenv assiste le aziende in entrambi gli ambiti di intervento, aiutandole nella costruzione di sistemi di gestione – il Modello “231” ed il Piano triennale Anticorruzione – che, pur non rappresentando sempre una scelta obbligata, possono rivelarsi realmente vantaggiosi. Essi infatti:


  • consentono l’esclusione o la riduzione della responsabilità dell’ente, fungendo da vere e proprie “esimenti”
  • conferiscono maggior forza nel “rating di legalità”, importante criterio premiale all’interno del Nuovo Codice Appalti
  • aumentano la possibilità di lavorare con società a partecipazione pubblica
  • contribuiscono al miglioramento continuo, apportando chiarezza di ruoli e responsabilità, trasparenza nella gestione, diffusione della cultura aziendale


Certenv contribuisce quindi ad elevare fino all’eccellenza l’immagine aziendale, fornisce trasparenza alle comunicazioni sociali e rende virtuosi i rapporti con i vari stakeholders.


Il D. Lgs. 231/2001 statuisce che le aziende possano essere ritenute responsabili di reati commessi da personale interno a vantaggio delle stesse, siano esse figure apicali (amministratori, dirigenti, funzionari, etc.) o risorse umane sotto la loro diretta sorveglianza (dipendenti, collaboratori…). La norma ribalta dunque il principio secondo cui “Societas delinquere non potest”, applicandosi indistintamente a tutti gli enti, siano essi associazioni, società, fondazioni, etc., con personalità giuridica o meno.


La legge, essendo rivolta in modo generale ed astratto a tutti gli Enti configurabili nel nostro Ordinamento, annovera diverse fattispecie di reato, che naturalmente impattano in misura diversa sulle varie tipologie di aziende, quali ad esempio: delitti contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, malversazione, truffa o frode informatica ai danni dello Stato o di un Ente pubblico), reati associativi e di criminalità organizzata (associazione per delinquere finalizzata al controllo di appalti, riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita), reati societari (false comunicazioni sociali, falso in prospetto, corruzione tra privati, ostacolo alle funzioni di vigilanza), reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).


La responsabilità amministrativa dell’ente contemplata dal Decreto prevede che vengano applicate delle sanzioni, sia pecuniarie che interdittive, quali la sospensione o revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da contributi, il divieto di farsi pubblicità…


A tale responsabilità l’azienda può sottrarsi adottando un modello di organizzazione, gestione e controllo che, se correttamente applicato e condiviso da tutti gli operatori, permette da un lato di dimostrare l’esistenza di una struttura organizzativa interna e di un sistema di deleghe e controlli volti alla prevenzione e alla repressione dei reati; dall’altro, di chiarire il grado del proprio coinvolgimento in un illecito, senza rischiare pesanti conseguenze qualora la responsabilità sia riconducibile esclusivamente alla persona fisica che se ne è macchiata.


Al fine di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231, la legge prevede che ciascuna azienda individui un Organismo a ciò preposto (anche a composizione monocratica, negli enti di piccole dimensioni), che prende il nome di Organismo di Vigilanza.


Quest’ultimo, oltre ad adoperarsi per garantire all’interno dell’azienda la necessaria consapevolezza sui principi adottati, riceverà le segnalazioni (interne o esterne) relative a violazioni o potenziali violazioni delle procedure, con conseguente comminazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.


In aggiunta a ciò, gli enti pubblici e gli operatori economici che operano per conto degli stessi (es. le strutture sanitarie private accreditate e convenzionate con il S.S.N.) sono destinatari della Legge 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Tale norma pone l’esigenza, per i soggetti interessati, di definire strategie ed azioni tese a ridurre l’impatto di fenomeni corruttivi attraverso dispositivi di prevenzione attivabili in ambito aziendale, quali:


  • l’individuazione delle aree a maggior rischio corruttivo
  • la previsione di una puntuale formazione in materia di prevenzione della corruzione
  • l’adozione di un codice etico e comportamentale per tutti gli operatori
  • la regolazione di un sistema informativo volto a favorire la comunicazione interna ed esterna all’azienda ed il relativo monitoraggio
  • l’applicazione di concrete misure attuative tese a reprimere o quantomeno mitigare il rischio corruttivo


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