DPCM 26 APRILE 2020 / FASE 2: PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO

Pubblicato il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM del 26 aprile 2020 contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale, che entrerà in vigore dal 4 Maggio 2020 (FASE 2).


PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO

Tra le varie misure indicate nel DPCM, fondamentale importanza viene attribuita ai protocolli di sicurezza anti-contagio:

art. 1 Punto c) “siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio” 

art. 2 Punto 8 ) “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”

Certenv, attraverso un team di professionisti specializzati nella predisposizione ed applicazione di protocolli di sicurezza aziendali, fornisce servizi di consulenza personalizzati in base alle effettive misure anti-contagio da adottare in ciascuna realtà aziendale; a tal fine potete utilizzate i seguenti contatti per informazioni e/o chiarimenti.


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di seguito una sintesi dei più importanti punti.


CHE COSA SI PUÒ FARE DAL 4 MAGGIO 2020

Spostamenti

Saranno consentiti «solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute» ma si «considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine». E dunque ci si potrà muovere all’interno della propria Regione di residenza ma soltanto per questi motivi. Per andare in un’altra Regione bisognerà invece avere «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».

Visite ai parenti

La novità è la possibilità di spostarsi per visite «mirate» ai congiunti, ma il divieto di assembramento rimane e gli incontri devono avvenire sempre «nel rispetto delle distanze e con le mascherine».

Autocertificazione

Resta l’obbligo di autocertificazione.

Dispositivi di protezione

Nei luoghi chiusi la mascherina diventa obbligatoria. E quindi dentro i negozi, negli uffici, nelle fabbriche, sugli autobus, sulla metropolitana, nei treni.

Si è deciso di emanare una circolare per fissare il prezzo massimo delle mascherine chirurgiche, così da evitare abusi e speculazioni di mercato.

Parchi

Parchi, ville e giardini pubblici riapriranno su tutto il territorio nazionale, ma sono chiusi gli ingressi alle attrezzature riservate ai bambini e i Sindaci potranno attuare restrizioni, sempre seguendo la curva dei contagi.

Sport all’aperto

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’esterno, mentre sarà possibile praticare attività sportiva o motoria in modo individuale o con accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, rispettando la distanza di sicurezza di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per tutte le altre attività.

Messe e funerali

Sono sospese le cerimonie civili e religiose ma si potranno soltanto celebrare i funerali, purché alla funzione non prendano parte più di quindici persone con mascherine e rimanendo a distanza. Le persone ammesse alla funzioni dovranno essere soltanto i familiari più stretti.

Cibo da asporto

Bar e ristoranti rimangono chiusi ma sarà possibile acquistare cibo da asporto «da consumare a casa o in ufficio» e non rimanendo davanti ai locali.

Per le altre indicazioni contenute all’interno del Decreto si invita a leggere il testo integrale del DPCM 26 Aprile 2020.

 

SINTESI FASE 2: SE AMI L’ITALIA MANTIENI LE DISTANZE DAL 4 MAGGIO

1. Distanziamento obbligatorio
2. Prezzo mascherine calmierato € 0,50 e senza iva
3. Basterà un clic per rinnovare il bonus € 600
4. Fino al 18 maggio spostamenti con autocertificazione
5. Visite mirate ai familiari ma con obbligo mascherine
6. Apertura parchi e giardini ma con ingressi contingentati e senza assembramenti
7. Consentire cerimonie funebri con massimo 15 persone
8. Consentite attività di ristorazione da asporto ma senza assembramenti
9. Ok agli allenamenti degli atleti Coni ma a porte chiuse. Consentita attività motoria ma con distanziamento
10. Ripartono manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso funzionale

DAL 18 MAGGIO
1. Apertura commercio al dettaglio
2 .Musei, mostre e biblioteche
3. Allenamenti di squadra


DAL 1 GIUGNO
1. Apertura bar, ristorazioni, parrucchieri e centri estetici

#Gli spostamenti
A insistere per mantenere l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti all’interno del Comune o della Regione sono stati in particolare i ministri Speranza e Boccia. Cambierà il modulo perché alle già note motivazioni per uscire di casa si aggiunge quella della visita ai parenti, secondo precise modalità per tutelare salute e sicurezza. Ci si potrà muovere all’interno del proprio Comune e della propria Regione, non ancora invece in altre regioni se non per ragioni di lavoro o salute. Anche se cadrà il divieto, che era stato introdotto con il lockdown, di spostarsi dal luogo in cui ci si trovava verso quello di domicilio o di residenza. Sarà dunque possibile per gli studenti o i lavoratori o chiunque altro rimasto bloccato in un’altra città dal lockdown fare ritorno a casa.

#Gli incontri
Una prima apertura al ritorno ad incontrarsi arriva con l’autorizzazione a vedere familiari stretti, genitori, sorelle, fratelli, nonni. Il che non vuol dire consentire riunioni di famiglia: resta valido il divieto di assembramenti, anche in casa. Soprattutto per proteggere i più anziani è prescritto l’uso della mascherina.

#Attività motorie
Come annunciato, dunque, sarà consentita la ripresa dell’attività motoria non più nei pressi della propria abitazione, sempre individualmente o comunque a distanza di almeno un metro, con la sola eccezione di persone conviventi nella stessa casa. La regola della distanza vale anche per i giardini pubblici, che avranno con ingressi contingentati. Sì anche all’attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti. Potranno riprendere ad allenarsi gli atleti professionisti delle attività individuate dal Coni, non gli sport di squadra per i quali la ripresa potrebbe essere il 18 maggio. Per l’attività sportiva la distanza minima prevista è di due metri. Per la semplice attività motoria è invece di un metro.

#Bar ristoranti in take away
In attesa della riapertura di bar e ristoranti, ma anche di centri estetici e parrucchieri, annunciati dal premier Conte per l’1 giugno, viene confermata, a partire dal 4 maggio (nelle Marche da domani), la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone. “Si dovrà entrare uno alla volta – ha spiegato Conte -, rispettando la fila, le distanze, con i dispositivi di protezione”.

#Negozi
Per gli esercizi commerciali al dettaglio la riapertura è fissata per il 18 maggio e non per l’11 come ipotizzato in un primo momento. Su richiesta del Comitato tecnico scientifico si è ritenuto di programmare step di riapertura di 14 giorni per verificare gli effetti di ogni riapertura. Parrucchieri, barbieri, centri estetica, come detto, riapriranno l’1 giugno assieme a bar e ristoranti.

#Messe e funerali
Accolte solo in parte le richieste della Cei per la ripresa delle funzioni religiose. Dal 4 maggio potranno essere nuovamente celebrati i funerali ma solo alla presenza degli stretti familiari (parenti di primo o secondo grado), non più di 15 persone, se possibile all’aperto e a distanza l’uno dall’altro. E tutti dotati di mascherina. No invece alle messe, nonostante la proposta articolate di misure di distanziamento da parte della Cei. Durante l’incontro è stato posto con fermezza anche il tema della riapertura dei cimiteri, sia pure in sicurezza ha preso tempo e non ha ancora ufficialmente aperto a questa possibilità.


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08 feb, 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com
12 dic, 2023
Cosa significa Whistleblowing ? Il termine letteralmente significa “soffiata”, ovvero segnalazione anonima. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 24/2023? Il Decreto n. 24/2023 regola la normativa in materia di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di natura amministrativa, contabile, civile, penale di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro, impedendo possibili ritorsioni da parte di superiori e colleghi. Pertanto, le aziende sono chiamate a mettere a disposizione di tutti i dipendenti procedure e canali di comunicazione chiari e prontamente disponibili sul luogo di lavoro, in modo da favorire le segnalazioni interne all’azienda (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito), garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore. I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, verbali o digitali. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno appositamente dedicato, opportunamente formato e che operi in totale autonomia oppure ad un soggetto esterno. I responsabili della gestione del canale di segnalazione dovranno: a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario delle integrazioni c) dare seguito alle segnalazioni ricevute – con riscontro al segnalante – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione È opportuno precisare che non vanno accolte segnalazioni legate ad interessi personali o rapporti individuali, ad eccezione dei casi in cui venga lesa la tutela del lavoratore (es. mobbing). Qual è la scadenza per adempiere ai dettami del Decreto Legislativo n. 24/2023 ?
Autore: Walter Solarino 11 dic, 2023
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE, PUBBLICHE E PRIVATE, LE CUI ATTIVITÀ ESPONGANO I PROPRI LAVORATORI A RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA INDIVIDUATI DAL D. LGS . 81/2008.
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