L’attestato di formazione è del lavoratore!
Consegnare l'attestato ai dipendenti è obbligatorio!
Il Garante della Privacy ha finalmente fatto chiarezza su un tema molto dibattuto: l’attestato di formazione conseguito da un lavoratore a seguito della partecipazione ad un corso è di proprietà dello stesso lavoratore, anche se il costo è stato sostenuto dal datore di lavoro.
L’attestato, infatti, contenendo al suo interno dati personali identificativi del discente, non può essere trattenuto dal datore di lavoro, il quale deve renderlo disponibile al lavoratore anche dopo l’interruzione del rapporto lavorativo.
Pertanto, è fatto obbligo alle aziende di consegnare una copia dell’attestato formativo al lavoratore alla conclusione del corso.
Viene anche chiarito che l’ente di formazione non è in alcun modo tenuto a fornire copie o duplicati dell’attestato direttamente ai dipendenti che ne fanno richiesta.
In allegato il provvedimento n.571/2025 del Garante della Privacy.
