OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO ALLA SICUREZZA AZIENDALE

Il 21 dicembre del 2021 è entrata in vigore la Legge 215/2021, che ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro (regolamentata dal D. Lgs. 81/2008), tra cui l’obbligo per ogni datore di lavoro – indipendentemente dal settore di appartenenza – di nominare formalmente la persona che, all’interno dell’azienda, dovrà ricoprire il ruolo di “preposto alla sicurezza“.

Con la Legge n. 215/2021, il preposto alla sicurezza – figura già prevista dall’art.2 del D. Lgs. 81/2008 – assume un ruolo di estrema importanza in quanto, insieme al datore di lavoro, avrà il compito di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza aziendali ed il corretto utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali.

Per ricoprire tale incarico e avere conoscenza di compiti e responsabilità, anche penali, è altresì obbligatorio che il preposto riceva con cadenza biennale una formazione specifica di 8 ore, interamente aula.

La mancata individuazione del Preposto prevede l’arresto da 2 a 4 mesi e/o l’ammenda da 1500 euro a 6000 euro.

Per consentire ai propri clienti un pronto adempimento al nuovo obbligo di legge, CERTENV ha già avviato la pianificazione del corso: nei prossimi giorni ne verranno definiti date e costi.

Sarete tempestivamente informati, così da poter fornire la vostra adesione.

Autore: Laura Paoniti 11 novembre 2025
Consegnare l'attestato ai dipendenti è obbligatorio!
Autore: Riccardo Buglisi 31 luglio 2024
A partire dal 1° ottobre 2024 diventerà obbligatoria la patente a punti per le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e per i lavoratori autonomi che operano fisicamente all’interno di cantieri edili. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Dal 1° ottobre 2024 sarà possibile presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Di seguito il link a cui è necessario collegarsi: https://servizi.ispettorato.gov.it/ Qualora non si avesse modo di accedere al suddetto portale, è consentito inviare un'autocertificazione sostitutiva tramite pec al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it Si precisa che la trasmissione della autocertificazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Clicca qui per visualizzare l'autocertificazione da inviare via pec I documenti necessari in sede di presentazione della richiesta sono: a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) b) Obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Attestati di formazione RSPP, RLS , Addetto Antincendio , Addetto Primo Soccorso , formazione di tutti i lavoratori, Preposto ecc. ) c) Durc in corso di validità d) Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) aggiornato e) Certificazione di regolarità fiscale f) Avvenuta designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione ( RSPP ) Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23/09/2024. Scarica qui la circolare
8 febbraio 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com