ISO 14064 GAS AD EFFETTO SERRA EMISSIONI

Data entrata in vigore:

11 Aprile 2019

ICS:

[13.020.40]

Commissioni tecniche

UNI/CT 004,

UNI/CT 004/GL 01,

UNI/CT 004/GL 15

Sostituisce:

UNI EN ISO 14064-1:2012

Recepisce:

EN ISO 14064-1:2019

Adotta:

ISO 14064-1:2018


UNI EN ISO 14064-1:2019


GAS AD EFFETTO SERRA

SPECIFICHE E GUIDA, AL LIVELLO DELL’ORGANIZZAZIONE, PER LA QUANTIFICAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA E DELLA LORO RIMOZIONE.

La norma ISO 14064 fornisce un riferimento per la contabilizzazione, quantificazione e verifica della riduzione di emissioni di gas serra delle organizzazioni.


La normativa si focalizza sui principi, requisiti di progettazione, sviluppo, gestione e rendicontazione degli inventari di GHG. Comprende i requisiti per la determinazione delle emissioni di GHG (Green House Gases) , la quantificazione delle emissioni e delle rimozioni di GHG connesse all’Organizzazione al fine di ridurne l’emissione attraverso la Carbon Management e sostenendo la CSR (Corporate Social Responsibility) aziendale , e l’identificazione di azioni o attività specifiche dell’organizzazione volte a migliorare la gestione dei GHG.


Include, inoltre, i requisiti e le linee guida sulla gestione della qualità degli inventari, la rendicontazione, i controlli interni e le responsabilità dell’organizzazione nelle attività di verifica.


per Info Certenv Telefono: +39 091 6887668

08 feb, 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com
12 dic, 2023
Cosa significa Whistleblowing ? Il termine letteralmente significa “soffiata”, ovvero segnalazione anonima. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 24/2023? Il Decreto n. 24/2023 regola la normativa in materia di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di natura amministrativa, contabile, civile, penale di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro, impedendo possibili ritorsioni da parte di superiori e colleghi. Pertanto, le aziende sono chiamate a mettere a disposizione di tutti i dipendenti procedure e canali di comunicazione chiari e prontamente disponibili sul luogo di lavoro, in modo da favorire le segnalazioni interne all’azienda (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito), garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore. I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, verbali o digitali. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno appositamente dedicato, opportunamente formato e che operi in totale autonomia oppure ad un soggetto esterno. I responsabili della gestione del canale di segnalazione dovranno: a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario delle integrazioni c) dare seguito alle segnalazioni ricevute – con riscontro al segnalante – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione È opportuno precisare che non vanno accolte segnalazioni legate ad interessi personali o rapporti individuali, ad eccezione dei casi in cui venga lesa la tutela del lavoratore (es. mobbing). Qual è la scadenza per adempiere ai dettami del Decreto Legislativo n. 24/2023 ?
Autore: Walter Solarino 11 dic, 2023
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE, PUBBLICHE E PRIVATE, LE CUI ATTIVITÀ ESPONGANO I PROPRI LAVORATORI A RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA INDIVIDUATI DAL D. LGS . 81/2008.
Share by: