CORSO DI FORMAZIONE SUL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19

Secondo quanto previsto dall’articolo 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori un’adeguata formazione ed informazione su tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro. L’attuale normativa sulle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus) stabilisce, inoltre, che ” è imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure da adottare e a cui il personale deve attenersi”.

FORMAZIONE LAVORATORI OBBLIGATORIA RISCHIO “SARS-COV-2”

Pertanto è obbligatorio che tutti i lavoratori, di qualunque macrocategoria di rischio, debbano ricevere adeguata formazione circa i rischi derivanti dalla diffusione del “SARS-CoV-2”, le disposizioni anti-contagio, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

CORSO E-LEARNING SUL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19

Certenv propone il corso di formazione sul rischio biologico Covid-19 in modalità e-learning tramite accesso alla propria piattaforma online.

ATTESTATO DI FORMAZIONE

Alla fine del corso è previsto un test a risposta multipla ed il rilascio dell’attestato di formazione. Qualora non si riuscisse a superare il test finale, questo potrà essere ripetuto senza ulteriori spese.

MODALITÀ E DURATA

Il corso viene svolto in modalità e-learning attraverso l’accesso alla nostra piattaforma online e ha una durata di 2 ore.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda (ad eccezione di quelle sanitarie).

 CREDITI FORMATIVI

Il corso è valido per l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro per Lavoratori, Preposti e DirigentiRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

PROGRAMMA DEL CORSO

Riferimenti Legislativi: Leggi, Decreti del Presidente del Consiglio ed Ordinanze;

Cosa è il Coronavirus SARS-CoV-2: modalità di trasmissione, attività di prevenzione e rischi per la salute;

Norme Comportamentali e Corretta Prassi Igienica;

Misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da Covid-19;

Il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3);

Pulizia e Sanificazione in Azienda;

Gestione di una Persona Sintomatica in Azienda.

Clicca qui per visualizzare i nostri corsi di formazione.

PROMOZIONE WEB

-15% su tutti i servizi con il codice sconto

“RIPARTIAMO15”

Chiamaci allo 091.6887668 o inviaci un Whatsapp al 338.5280975 con il codice “RIPARTIAMO15″ e attiva la promozione web


Autore: Laura Paoniti 11 novembre 2025
Consegnare l'attestato ai dipendenti è obbligatorio!
Autore: Riccardo Buglisi 31 luglio 2024
A partire dal 1° ottobre 2024 diventerà obbligatoria la patente a punti per le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e per i lavoratori autonomi che operano fisicamente all’interno di cantieri edili. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Dal 1° ottobre 2024 sarà possibile presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Di seguito il link a cui è necessario collegarsi: https://servizi.ispettorato.gov.it/ Qualora non si avesse modo di accedere al suddetto portale, è consentito inviare un'autocertificazione sostitutiva tramite pec al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it Si precisa che la trasmissione della autocertificazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Clicca qui per visualizzare l'autocertificazione da inviare via pec I documenti necessari in sede di presentazione della richiesta sono: a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) b) Obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Attestati di formazione RSPP, RLS , Addetto Antincendio , Addetto Primo Soccorso , formazione di tutti i lavoratori, Preposto ecc. ) c) Durc in corso di validità d) Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) aggiornato e) Certificazione di regolarità fiscale f) Avvenuta designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione ( RSPP ) Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23/09/2024. Scarica qui la circolare
8 febbraio 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com