CORSO DI FORMAZIONE SUL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19

Secondo quanto previsto dall’articolo 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori un’adeguata formazione ed informazione su tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro. L’attuale normativa sulle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus) stabilisce, inoltre, che ” è imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure da adottare e a cui il personale deve attenersi”.

FORMAZIONE LAVORATORI OBBLIGATORIA RISCHIO “SARS-COV-2”

Pertanto è obbligatorio che tutti i lavoratori, di qualunque macrocategoria di rischio, debbano ricevere adeguata formazione circa i rischi derivanti dalla diffusione del “SARS-CoV-2”, le disposizioni anti-contagio, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

CORSO E-LEARNING SUL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19

Certenv propone il corso di formazione sul rischio biologico Covid-19 in modalità e-learning tramite accesso alla propria piattaforma online.

ATTESTATO DI FORMAZIONE

Alla fine del corso è previsto un test a risposta multipla ed il rilascio dell’attestato di formazione. Qualora non si riuscisse a superare il test finale, questo potrà essere ripetuto senza ulteriori spese.

MODALITÀ E DURATA

Il corso viene svolto in modalità e-learning attraverso l’accesso alla nostra piattaforma online e ha una durata di 2 ore.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda (ad eccezione di quelle sanitarie).

 CREDITI FORMATIVI

Il corso è valido per l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro per Lavoratori, Preposti e DirigentiRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

PROGRAMMA DEL CORSO

Riferimenti Legislativi: Leggi, Decreti del Presidente del Consiglio ed Ordinanze;

Cosa è il Coronavirus SARS-CoV-2: modalità di trasmissione, attività di prevenzione e rischi per la salute;

Norme Comportamentali e Corretta Prassi Igienica;

Misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da Covid-19;

Il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3);

Pulizia e Sanificazione in Azienda;

Gestione di una Persona Sintomatica in Azienda.

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08 feb, 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com
12 dic, 2023
Cosa significa Whistleblowing ? Il termine letteralmente significa “soffiata”, ovvero segnalazione anonima. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 24/2023? Il Decreto n. 24/2023 regola la normativa in materia di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di natura amministrativa, contabile, civile, penale di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro, impedendo possibili ritorsioni da parte di superiori e colleghi. Pertanto, le aziende sono chiamate a mettere a disposizione di tutti i dipendenti procedure e canali di comunicazione chiari e prontamente disponibili sul luogo di lavoro, in modo da favorire le segnalazioni interne all’azienda (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito), garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore. I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, verbali o digitali. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno appositamente dedicato, opportunamente formato e che operi in totale autonomia oppure ad un soggetto esterno. I responsabili della gestione del canale di segnalazione dovranno: a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario delle integrazioni c) dare seguito alle segnalazioni ricevute – con riscontro al segnalante – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione È opportuno precisare che non vanno accolte segnalazioni legate ad interessi personali o rapporti individuali, ad eccezione dei casi in cui venga lesa la tutela del lavoratore (es. mobbing). Qual è la scadenza per adempiere ai dettami del Decreto Legislativo n. 24/2023 ?
Autore: Walter Solarino 11 dic, 2023
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE, PUBBLICHE E PRIVATE, LE CUI ATTIVITÀ ESPONGANO I PROPRI LAVORATORI A RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA INDIVIDUATI DAL D. LGS . 81/2008.
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