Sorveglianza sanitaria
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE, PUBBLICHE E PRIVATE, LE CUI ATTIVITÀ ESPONGANO I PROPRI LAVORATORI A RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA INDIVIDUATI DAL D. LGS . 81/2008.
Obiettivo
Nelle aziende con almeno un lavoratore (o ad esso equiparato), il Datore di Lavoro ha l’obbligo di nominare un Medico Competente, ovvero un medico con specifiche competenze in medicina del lavoro, a cui delega la tutela della salute dei propri lavoratori.
L’obiettivo è il monitoraggio costante dell’idoneità psicofisica del lavoratore – anche attraverso l’eventuale prescrizione e valutazione di esami ed indagini cliniche – in considerazione delle attività lavorative svolte in azienda e dei fattori di rischio ad esse correlatiNello specifico, per adempiere ai dettami in materia di sicurezza sul lavoro, il Medico Competente deve elaborare un protocollo sanitario (anche detto piano di sorveglianza sanitaria), sulla base de quale può ritenere necessario prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici, biologici e diagnostici per accertarne lo stato di salute.
Il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) definisce delle linee guida per la redazione del protocollo sanitario che comunque il Medico Competente può discrezionalmente decidere di modificare in relazione a:
- variazione della periodicità di visite e accertamenti
- determinati eventi straordinari (infortuni sul lavoro, incidenti, ecc.)
Nello specifico il lavoratore può essere sottoposto a:
- visita medica preventiva, finalizzata a valutare l’idoneità alla mansione specifica cui verrà assegnato;
- visita medica periodica, atta a monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica
- visita medica successiva a cambio di mansione
- visita medica all’atto di cessazione del rapporto di lavoro
- visita medica a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il Medico Competente ritenga necessario valutare un possibile peggioramento delle condizioni di salute a causa di una specifica attività lavorativa;
Obbligatorietà della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, quando – come riportato nel Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) – per tutti i lavoratori e gli equiparati che, durante lo svolgimento della propria mansione, sono sottoposta ai seguenti rischi:
- rischio chimico;
- rischio rumore e vibrazioni;
- movimentazione manuale dei carichi;
- agenti fisici pericolosi in genere (amianto, piombo, radiazioni);
- videoterminalisti che trascorrono più di 20 ore settimanali al computer;
- lavoro notturno;
- lavoro in alta quota;
- lavoro in ambienti confinati;
- lavoro su impianti ad alta tensione;
- rischio agenti cancerogeni e mutageni;
- rischio agenti biologici.
Essendo un requisito di legge, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il Medico Competente e il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alla visita medica, sempre però che questi sia esposto a quei rischi per i quali il D. Lgs. 81/2008 la rende necessaria.
In assenza di tali rischi, gli accertamenti sanitari sono rigorosamente vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore stesso.
Disposizioni di tipo sanitario
Nel protocollo sanitario (anche detto piano di sorveglianza sanitaria), il Medico Competente descrive la tipologia di visita medica cui sottoporrà ogni lavoratore per accertare o garantire l’idoneità alla mansione, gli eventuali esami clinici, biologici e diagnostici e la periodicità delle visite mediche che, a seconda della mansione del lavoratore e dei rischi a cui è sottoposto, può essere:
- annuale
- biennale
- quinquennale
L’articolo 41 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 definisce che la sorveglianza sanitaria preveda che il Medico Competente, a seguito della visita medica, predisponga:
- i giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoratore
– la cartella sanitaria
GIUDIZI DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA DEL LAVORATORE
I giudizi a seguito di visita medica possono essere di:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni temporanee o permanenti;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
I giudizi di idoneità vanno obbligatoriamente trasmessi sia al Datore di Lavoro che al lavoratore presa visione.
SCARTELLA SANITARIA
Obiettivo
NSecondo il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008), il Medico Competente – a seguito della visita medica – deve produrre la “cartella sanitaria” che contiente tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario emersi dalla visita effettuata sul lavoratore. Il Medico Competente ha l’obbligo di trasmettere annualmente questi dati all’INAIL.
La cartella sanitaria dovrà essere regolarmente aggiornata dal Medico Competente con i seguenti dati:
• condizioni psicofisiche del lavoratore;
• risultati di accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti dal lavoratore;
• eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione;
• giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica.
Documento di Valutazione dei Rischi – DVR
Relativamente alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR, il Medico Competente partecipa attivamente alla identificazione e valutazione dei rischi aziendali, effettua sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro, collabora nel progettare ed applicare i migliori strumenti di prevenzione e correzione.
In sintesi il Medico Competente:
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e partecipa alla redazione del DVR (Documento Della Valutazione Dei Rischi); collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute; effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessario, come misura di tutela della salute dei lavoratori.
Si precisa che la sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del Decreto Legislativo 81/2008, è di esclusiva competenza del medico competente,
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