CERTIFICATO COVID FREE

CERTIFICATO COVID FREE CONFORMARSI ALLE VIGENTI NORMATIVE ANTI COVID-19 COME ABBATTERE IL RISCHIO DI CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Certenv ha creato uno schema di certificazione che definisce i criteri per l’implementazione e l’attuazione delle misure per il contrasto, la prevenzione, la diffusione ed il contagio del Covid-19 negli ambienti di lavoro in ambito non sanitario.


SCHEMA DEI REQUISITI MINIMI 

Lo schema di certificazione definisce i requisiti minimi cui un’azienda deve rispondere per gestire le proprie attività in modo sicuro, tutelando la salute dei propri lavoratori ed utenti, attenendosi alle disposizioni emanate dallo Stato: DCPM emergenza coronavirus, normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), norme UNI pertinenti, codici estratti dai documenti emessi dal Ministero della Salute, ASL, INAIL.


CERTIFICATO COVID FREE

Certenv fornirà la possibilità di certificare la conformità dei processi aziendali al Protocollo Tecnico di Sicurezza, così da attestare l’attenzione rivolta alla salvaguardia della salute di quanti interagiscono a vari livelli con il proprio ambiente di lavoro ed il rispetto della legislazione corrente.

Il certificato COVID FREE ha una validità annuale dalla data di emissione e prevede un audit articolato in due fasi:

  • Fase 1 – verifica della conformità documentale (procedura di valutazione del rischio biologico Covid-19, protocollo di sicurezza) possibile anche da remoto e quindi anche per quelle attività che al momento sono rimaste chiuse
  • Fase 2 – verifica in sito della corretta applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza.


SCADENZA E RINNOVO

Il certificato rilasciato ha una validità di 1 anno. Annualmente il Cliente può decidere, liberamente e senza vincoli, se procedere al rinnovo o se rinunciarvi.


IL PLUS VALORE DEL COVID FREE CERTIFICATE

Il valore aggiunto del COVID FREE CERTIFICATE è dato dall’attestazione del fatto che l’azienda ha adottato un efficace protocollo di sicurezza volto alla  riduzione del rischio di diffusione del contagio del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro,e messo in atto adeguate misure di prevenzione finalizzate a:

  • ridurre i pericoli durante lo svolgimento delle attività lavorative
  • prevedere processi, modalità operative, utilizzo di materiali e/o attrezzature meno pericolose
  • adozione di misure tecnico-progettuali e riorganizzazione del lavoro
  • formazione specifica del personale
  • utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, con particolare attenzione alla loro conformità.

Le aziende ritenute conformi acquisiranno un CERTIFICATO COVID FREE che potrà essere affisso all’ingresso dei locali a dimostrazione della sicurezza degli ambienti di lavoro.


08 feb, 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com
12 dic, 2023
Cosa significa Whistleblowing ? Il termine letteralmente significa “soffiata”, ovvero segnalazione anonima. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 24/2023? Il Decreto n. 24/2023 regola la normativa in materia di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di natura amministrativa, contabile, civile, penale di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro, impedendo possibili ritorsioni da parte di superiori e colleghi. Pertanto, le aziende sono chiamate a mettere a disposizione di tutti i dipendenti procedure e canali di comunicazione chiari e prontamente disponibili sul luogo di lavoro, in modo da favorire le segnalazioni interne all’azienda (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito), garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore. I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, verbali o digitali. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno appositamente dedicato, opportunamente formato e che operi in totale autonomia oppure ad un soggetto esterno. I responsabili della gestione del canale di segnalazione dovranno: a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario delle integrazioni c) dare seguito alle segnalazioni ricevute – con riscontro al segnalante – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione È opportuno precisare che non vanno accolte segnalazioni legate ad interessi personali o rapporti individuali, ad eccezione dei casi in cui venga lesa la tutela del lavoratore (es. mobbing). Qual è la scadenza per adempiere ai dettami del Decreto Legislativo n. 24/2023 ?
Autore: Walter Solarino 11 dic, 2023
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE, PUBBLICHE E PRIVATE, LE CUI ATTIVITÀ ESPONGANO I PROPRI LAVORATORI A RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA INDIVIDUATI DAL D. LGS . 81/2008.
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