PRIVACY: DAL 20 AGOSTO SCATTANO I CONTROLLI SUL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR

Il 25 Maggio 2018, in tutti gli Stati dell’Unione Europea, è definitivamente entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) che abroga il vecchio Codice della Privacy D.Lgs. 196/2003.

Tutte le imprese private, i liberi professionisti e gli enti pubblici che trattano dati personali di terze persone (anche se unicamente a scopo amministrativo) entro il 20 Agosto dovranno necessariamente dimostrare di aver completato l’iter di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 che impone l’implementazione di un vero e proprio sistema di gestione aziendale per il trattamento delle informazioni personali.

Al fine di ottenere massima considerazione, l’Autorità Garante della Privacy ha imposto un regime sanzionatorio molto severo che, a seconda del tipo di violazione commessa, prevede sanzioni che vanno da un minimo del 4% del fatturato annuo ad un massimo di 20 MILIONI DI EURO.


Certenv offre la sua consulenza a tutte le aziende/liberi professionisti che intendono mettersi in regola con il nuovo Regolamento, garantendo il pieno rispetto degli adempimenti previsti:

  1. Rilevazione tipologia di: dati trattati, interessati, finalità, tempo di conservazione, trattamenti effettuati
  2. Predisposizione informative (dipendenti, clienti e fornitori) ai sensi del nuovo Regolamento
  3. Predisposizione verbali di nomina del titolare e dei responsabili (interni ed esterni) del trattamento dei dati
  4. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
  5. Predisposizione del registro dei trattamenti
  6. Consegna documentazione e formazione sulle istruzioni operative
  7. Definizione delle misure di sicurezza a livello documentale ed informatico (pc, email, sito web, ecc..)
Autore: RICCARDO BUGLISI 31 luglio 2024
A partire dal 1° ottobre 2024 diventerà obbligatoria la patente a punti per le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e per i lavoratori autonomi che operano fisicamente all’interno di cantieri edili. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Dal 1° ottobre 2024 sarà possibile presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Di seguito il link a cui è necessario collegarsi: https://servizi.ispettorato.gov.it/ Qualora non si avesse modo di accedere al suddetto portale, è consentito inviare un'autocertificazione sostitutiva tramite pec al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it Si precisa che la trasmissione della autocertificazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Clicca qui per visualizzare l'autocertificazione da inviare via pec I documenti necessari in sede di presentazione della richiesta sono: a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) b) Obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Attestati di formazione RSPP, RLS , Addetto Antincendio , Addetto Primo Soccorso , formazione di tutti i lavoratori, Preposto ecc. ) c) Durc in corso di validità d) Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) aggiornato e) Certificazione di regolarità fiscale f) Avvenuta designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione ( RSPP ) Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23/09/2024. Scarica qui la circolare
8 febbraio 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com
12 dicembre 2023
Cosa significa Whistleblowing ? Il termine letteralmente significa “soffiata”, ovvero segnalazione anonima. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 24/2023? Il Decreto n. 24/2023 regola la normativa in materia di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di natura amministrativa, contabile, civile, penale di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro, impedendo possibili ritorsioni da parte di superiori e colleghi. Pertanto, le aziende sono chiamate a mettere a disposizione di tutti i dipendenti procedure e canali di comunicazione chiari e prontamente disponibili sul luogo di lavoro, in modo da favorire le segnalazioni interne all’azienda (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito), garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore. I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, verbali o digitali. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno appositamente dedicato, opportunamente formato e che operi in totale autonomia oppure ad un soggetto esterno. I responsabili della gestione del canale di segnalazione dovranno: a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario delle integrazioni c) dare seguito alle segnalazioni ricevute – con riscontro al segnalante – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione È opportuno precisare che non vanno accolte segnalazioni legate ad interessi personali o rapporti individuali, ad eccezione dei casi in cui venga lesa la tutela del lavoratore (es. mobbing). Qual è la scadenza per adempiere ai dettami del Decreto Legislativo n. 24/2023 ?