AUMENTANO LE SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO

Aumentano le sanzioni per una serie di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro con l’entrata in vigore del Jobs Act: il dlgs 151/2015 contiene modifiche normative su specifiche violazioni per le quali scatta l’aumento, con una condizione generale: le sanzioni raddoppiano se si riferiscono a più di cinque lavoratori, triplicano se ne coinvolgono almeno dieci. La circolare 19/2015 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro chiarisce i dettagli della nuova normativa.
Il riferimento normativo è l’articolo 20 del decreto semplificazioni del Jobs Act, che va a modificare l’articolo 55 del Dlgs 81/2008, sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.


Nuove sanzioni

Da 2 a 4 mila euro per:
-mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico.

Da 1.200 a 5.200 euro o arresto da 2 a 4 mesi per:
-mancata o inadeguata formazione del lavoratore, dei dirigenti o responsabili della sicurezza sul lavoro;
-mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione e lotta incendi, evacuazione luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza;
-mancata o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Autore: Laura Paoniti 11 novembre 2025
Consegnare l'attestato ai dipendenti è obbligatorio!
Autore: Riccardo Buglisi 31 luglio 2024
A partire dal 1° ottobre 2024 diventerà obbligatoria la patente a punti per le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e per i lavoratori autonomi che operano fisicamente all’interno di cantieri edili. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Dal 1° ottobre 2024 sarà possibile presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Di seguito il link a cui è necessario collegarsi: https://servizi.ispettorato.gov.it/ Qualora non si avesse modo di accedere al suddetto portale, è consentito inviare un'autocertificazione sostitutiva tramite pec al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it Si precisa che la trasmissione della autocertificazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Clicca qui per visualizzare l'autocertificazione da inviare via pec I documenti necessari in sede di presentazione della richiesta sono: a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) b) Obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Attestati di formazione RSPP, RLS , Addetto Antincendio , Addetto Primo Soccorso , formazione di tutti i lavoratori, Preposto ecc. ) c) Durc in corso di validità d) Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) aggiornato e) Certificazione di regolarità fiscale f) Avvenuta designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione ( RSPP ) Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23/09/2024. Scarica qui la circolare
8 febbraio 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com