CORSI SICUREZZA SUL LAVORO

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO PALERMO

Certenv eroga corsi di sicurezza sul Lavoro, formazione sui temi della sicurezza sul lavoro tramite numerosi corsi sulla sicurezza sul lavoro sia in presenza che a distanza ( FAD ), per mettersi in regola con il Testo Unico Sicurezza (d.lgs 81/08 e s.m.i.): dalla formazione dei lavoratori a servizi di consulenza su tutto il territorio nazionale.
Rrpp, aspp, rls, formazione Lavoratori, gestione rischio Covid, antincendio, primo soccorso lavoratori esposti a particolari rischi.


CORSI SICUREZZA SUL LAVORO IN AULA

I corsi sono organizzati presso le aule di Certenv.


CORSI SICUREZZA SUL LAVORO F.A.D.

I corsi sono erogati attraverso la piattaforma e-learning di Certenv.


CORSI SICUREZZA SUL LAVORO BLENDED

I corsi sono fruibili in parte in FA.D. e in parte in aula.

CORSO R.S.P.P.

CORSO R.L.S.

CORSO LAVORATORI

CORSO ANTINCENDIO

CORSO PRIMO SOCCORSO

CORSO PREPOSTO 

CORSO DIRIGENTE

CORSO PROFESSIONISTI


CORSI COVID-19 ONLINE:
LA SICUREZZA SUL LAVORO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Scopri la nuova gamma di corsi online per fornire ai lavoratori la formazione e l’informazione necessaria per la corretta gestione e prevenzione in ambito lavorativo dei rischi derivanti dalla diffusione del COVID-19.


RSPP: IL FULCRO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il D.Lgs 81/2008 stabilisce che all’interno di ogni azienda in cui ci siano dei lavoratori è dovuta la presenza di un RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione . Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.


RSPP RUOLO E COMPITI

Avere competenze per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione dai rischi.

Il RSPP coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione ha inoltre il compito di collaborare nella valutazione dei rischi.

Può essere un ruolo interno o esterno all’azienda. In funzione del tipo di attività svolta. 

Il ruolo di RSPP può essere esercitato anche dal datore di lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

In altri casi si può nominare come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda.

E’ anche possibile l’attribuzione dell’incarico ad una persona esterna all’Azienda. Anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.


PROGRAMMI DI FORMAZIONE

Che si tratti di formazione dei lavoratori, formazione preposti o formazione dirigenti. Tali formazioni possono essere svolta anche in elearning o in presenza.

Ti assicuriamo l’assistenza nella erogazione dei vari corsi in materia di sicurezza.


CORSO RSPP IN PRESENZA PALERMO

Il corso di formazione per aziende dei settori Ateco appartenenti alla classe di rischio alta (Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (DL SPP) dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08.


CORSO RSPP PALERMO E L’ART. 32 DEL D. LGS. 81/08

dispone che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere commisurati ai rischi che si trovano sul luogo di lavoro e relativi alle attività svolte. I consulenti e i dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di RSPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.


CORSO SICUREZZA SUL LAVORO PALERMO MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico o carta di credito/prepagata a seguito dell’iscrizione si riceveranno tutti i dettagli relativi a come effettuare il pagamento e alla documentazione da inviare.

Per ricevere ulteriori informazioni chiamaci allo 091.6887668 o inviaci un’e-mail a info@certenv.com





Autore: RICCARDO BUGLISI 31 lug, 2024
A partire dal 1° ottobre 2024 diventerà obbligatoria la patente a punti per le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e per i lavoratori autonomi che operano fisicamente all’interno di cantieri edili. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Dal 1° ottobre 2024 sarà possibile presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Di seguito il link a cui è necessario collegarsi: https://servizi.ispettorato.gov.it/ Qualora non si avesse modo di accedere al suddetto portale, è consentito inviare un'autocertificazione sostitutiva tramite pec al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it Si precisa che la trasmissione della autocertificazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Clicca qui per visualizzare l'autocertificazione da inviare via pec I documenti necessari in sede di presentazione della richiesta sono: a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) b) Obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Attestati di formazione RSPP, RLS , Addetto Antincendio , Addetto Primo Soccorso , formazione di tutti i lavoratori, Preposto ecc. ) c) Durc in corso di validità d) Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) aggiornato e) Certificazione di regolarità fiscale f) Avvenuta designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione ( RSPP ) Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23/09/2024. Scarica qui la circolare
08 feb, 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com
12 dic, 2023
Cosa significa Whistleblowing ? Il termine letteralmente significa “soffiata”, ovvero segnalazione anonima. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 24/2023? Il Decreto n. 24/2023 regola la normativa in materia di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di natura amministrativa, contabile, civile, penale di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro, impedendo possibili ritorsioni da parte di superiori e colleghi. Pertanto, le aziende sono chiamate a mettere a disposizione di tutti i dipendenti procedure e canali di comunicazione chiari e prontamente disponibili sul luogo di lavoro, in modo da favorire le segnalazioni interne all’azienda (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito), garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore. I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, verbali o digitali. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno appositamente dedicato, opportunamente formato e che operi in totale autonomia oppure ad un soggetto esterno. I responsabili della gestione del canale di segnalazione dovranno: a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario delle integrazioni c) dare seguito alle segnalazioni ricevute – con riscontro al segnalante – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione È opportuno precisare che non vanno accolte segnalazioni legate ad interessi personali o rapporti individuali, ad eccezione dei casi in cui venga lesa la tutela del lavoratore (es. mobbing). Qual è la scadenza per adempiere ai dettami del Decreto Legislativo n. 24/2023 ?
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